Il 25 ottobre scorso, l'Antitrust aveva obbligato Ryanair a informare i passeggeri - rimasti coinvolti nel congelamento dei voli di massa - dei loro diritti a seguito di quelle cancellazioni. Avrebbe dovuto farlo sia attraverso un "percorso preferenziale" sul suo sito Internet, sia con delle comunicazioni ad hoc ai consumatori. Ad oggi, nulla di tutto ciò risulta messo in atto dalla società low-cost, che a questo punto rischia una sanzione che potrebbe raggiungere i 5 milioni di euro.

Il 29 novembre scorso, infatti, l'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha avviato quello che tecnicamente si chiama un "procedimento di inottemperanza" nei confronti di Ryanair. Una nota dell'Agcm spiega oggi che la società "non ha dato seguito a quanto prescritto nel provvedimento cautelare adottato lo scorso 25 ottobre 2017 con la quale l'Autorità ha imposto al vettore irlandese, a seguito delle cancellazioni dei voli operate negli scorsi mesi di settembre e ottobre - in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali del vettore - l'adozione di specifiche misure volte a fornire informazioni chiare, trasparenti e immediatamente accessibili sui diritti dei consumatori italiani".

Cosa chiedeva in dettaglio l'Antitrust? Spiega ancora la nota odierna: "Ha ordinato a Ryanair - sia attraverso una comunicazione specificamente diretta ai consumatori italiani che attraverso informazioni facilmente reperibili a partire dalla home page del sito internet in lingua italiana della compagnia - di informare i consumatori italiani, con chiarezza, dei diritti nascenti dalla cancellazione dei voli, in modo da consentire loro di acquisire piena ed adeguata consapevolezza relativamente: - alla immediata accessibilità e comprensione dell'informazione circa la sussistenza non solo del diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato ma anche alla compensazione pecuniaria, ove dovuta; - all'elenco completo delle date, delle tratte e del numero (e.g.: FRxxx) di ogni volo cancellato in relazione al quale è sorto non solo il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo ma anche alla compensazione pecuniaria, ove dovuta; - alla connessa e immediata fruibilità della procedura da seguire per richiedere il rimborso e/o la modifica gratuita del volo e la compensazione pecuniaria ad essi spettante".

Ryanair aveva dieci giorni dalla delibera di ottobre per mettere in atto le prescrizioni, ma entro quel termine non è stato da lei comunicato nulla. "Tale comportamento si è protratto anche dopo che il TAR del Lazio, con ordinanza del 22 novembre 2017, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento cautelare dell'Autorità presentata da Ryanair; infatti, la compagnia irlandese non ha trasmesso all'Autorità alcuna comunicazione al riguardo, né risulta che abbia posto in essere azioni volte a ottemperare al provvedimento dell'Autorità".

Fonte: Repubblica